Tra le norme introdotte dal Governo con il proposito di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, quella relativa al tirocinio breve per l'accesso alle professioni regolamentate aveva suscitato più di una perplessità e polemica in merito al suo campo di applicazione temporale.
La questione è stata definitivamente chiarita dal Ministero della Giustizia cui era stato richiesto un parere sulla applicabilità della disposizione anche ai tirocini iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Con la circolare del 4 luglio recante ad oggetto: "Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27", infatti, il Ministero della Giustizia chiarisce che la norma che fissa in un massimo di 18 mesi la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate è applicabile immediatamente.
In pratica, anche i tirocini già in essere al momento della data di entrata in vigore della nuova legge sono soggetti al nuovo limite di durata. In caso contrario, infatti, secondo il Ministero si determinerebbe una notevole disparità di trattamento, penalizzante nei confronti di chi avesse iniziato la pratica professionale prima di tale data (24.01.2012) e in palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza sancito dal art. 3 della Costituzione.
Ricordiamo che in passato per l'accesso a professioni quali avvocato, commercialista, giornalista ecc. erano necessari tirocini di durata variabile ma, in tutti i casi, abbondantemente superiori ai 18 mesi fissati dal Governo quale nuovo limite massimo.
Tra le novità più significative introdotte dal decreto, vi è anche quella che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Si tratta di un ulteriore elemento che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rendere più fluido l'accesso alle libere professioni, consentendo un considerevole risparmio di tempo.
Per converso, ciò significa che, in ogni caso, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale. Contestualmente, altra novità molto importante, viene stabilito che, dopo i primi 6 mesi, i professionisti dovranno obbligatoriamente erogare un compenso forfettario mensile ai propri praticanti.
Restano immutate le disposizioni relative alle professioni sanitarie.
Giuseppe Circosta
6 luglio 2012
Foto di bupowski