Split Payment addio: cosa cambia per i professionisti con Partita Iva

Split Payment addio: importanti novità per i professionisti con Partita Iva che lavorano con la Pubblica Amministrazione. Il 14 luglio è stato abolito l’obbligo per i professionisti di applicare, nel caso di operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il meccanismo per cui era necessario riportare la dicitura “scissione di pagamento” nella fattura. Il tutto conduceva al versamento dell’Iva da parte dell’acquirente direttamente allo Stato.

Lo Split Payment ha creato alcuni disagi per i liberi professionisti, dato che, oltre alla ritenuta d’acconto del 20%, non potevano beneficiare dell’Iva a credito.

Il provvedimento: a chi è rivolto e cosa accade

Il Decreto legge 87/2018, noto anche come Decreto Dignità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato 14 luglio 2018. In particolare, l’articolo 12 di tale decreto prevede l’abolizione dello Split Payment per i professionisti, agenti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari che operano con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici.

Il provvedimento è attivo a partire dal 15 luglio 2018 e apporta numerose novità:

  • Nella fattura non dovrà essere più riportata la dicitura “scissione di pagamento”;
  • Il cliente ricevente la fattura mantiene la ritenuta d’acconto, ma deve versare al professionista l’Iva relativa (in determinati casi, qualora possibile, può essere portata in detrazione);
  • Nel caso il professionista contragga un debito Iva, è necessario liquidare l’imposta versando l’importo direttamente all’Erario;
  • Per quanto concerne le tempistiche riguardanti i pagamenti, si procederà in questo modo:
  • Il professionista dovrà versare l’imposta al momento dell’emissione del documento o al momento del pagamento ricevuto dal committente;
  • Nel caso degli Enti Pubblici, il versamento dell’imposta può attendere il pagamento della fattura da parte del committente. In questo caso, la fattura deve riportare la dicitura “Fattura a Iva differita”;
  • Nel caso delle Società, invece, risulta necessario versare l’Iva entro il 16 del mese successivo a quello dell’emissione della fattura.

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